IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 3 novembre
1976, n. 55 e' sostituito dai seguenti:
   "I   contributi   di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
integrati,  in  relazione  alle  disponibilita'  sullo   stanziamento
complessivo,  qualora  i  soggetti  beneficiari  abbiano  dovuto  far
fronte, successivamente alla  concessione  del  contributo,  a  spese
necessarie  e  non prevedibili, sulla base di criteri, nelle misure e
con le modalita' previste dalla presente legge, previa  presentazione
dei giustificativi di spesa.
   Sono  altresi'  ammessi  a contributo anche quei comuni che devono
provvedere ad elaborare una variante  generale  al  piano  regolatore
generale  (P.R.G.)  anche  in  relazione  al  tempo  trascorso  dalla
approvazione della medesima".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 17 febbraio 1992
 
                                GIGLI
 
   Il visto del  Commissario  del  Governo  e'  stato  apposto  il  7
febbraio 1992.